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Ordinanza — n. 22790/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22790/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ANTONIO, nato a Napoli il 11/04/1980 avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 07/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 18/09/2020 del Tribunale di Varese di condanna di Antonio Pinto alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 192, 195, 533 e 546 cod. proc. pen. (primo motivo) e all'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo), nonché la correttezza della motivazione con riferimento agli artt. 62, n. 4), e 133 cod. pen., non sono co*Asentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono sorretti da alcuna creta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tutti i motivi sono altresì riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del medesimo, essendo stato documentalmente provato che l'utenza telefonica e la carta PostePay erano intestate al Pinto, unico fruitore in assenza di elementi che abbiano integrato una prova contraria; si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata sulla negata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., atteso il profitto indebito ricavato e il danno arrecato di non minima entità (C 340,00) e sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., attesa la non tenue entità del danno e le modalità della condotta, sintomatiche di una non comune capacità a delinquere; osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 22790/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata): vizi, questi, non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese bancarie abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata abuso di carte-chèques uso del telefono cellulare alla guida divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Con sentenza del 07/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 18/09/2020 del Tribunale di Varese di condanna di Antonio Pinto alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
(primo motivo) e all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ANTONIO, nato a Napoli il 11/04/1980 avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 07/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 18/09/2020 del Tribunale di Varese di condanna di Antonio Pinto alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 192, 195, 533 e 546 cod. proc. pen. (primo motivo) e all'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo), nonché la correttezza della motivazione con riferimento agli artt. 62, n. 4), e 133 cod. pen., non sono co*Asentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono sorretti da alcuna creta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tutti i motivi sono altresì riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del medesimo, essendo stato documentalmente provato che l'utenza telefonica e la carta PostePay erano intestate al Pinto, unico fruitore in assenza di elementi che abbiano integrato una prova contraria; si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata sulla negata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., atteso il profitto indebito ricavato e il danno arrecato di non minima entità (C 340,00) e sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., attesa la non tenue entità del danno e le modalità della condotta, sintomatiche di una non comune capacità a delinquere; osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01;

Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata): vizi, questi, non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci