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Ordinanza — n. 22788/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22788/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAROTTA SABATINO, nato a San Fedele Intelvi il 11/09/1989 PERRI THAIRA, nata a Magenta il 11/09/1993 avverso la sentenza del 26/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 22788/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte d'appello compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico dei ricorrenti in relazione ai reati a loro ascritti e fondato su elementi univoci e sufficienti (in particolare: geolocalizzazione degli annunci di vendita, intestazione della carta PostePay al Marotta, account Facebook comune ai prevenuti per gestire gli annunci) a fondare l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 474 cod. pen.; del pari, la responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie attenuazione della pena pena complessiva gravità della pena sanzione penale pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
art. 648 cod. pen
pen.; del pari, la responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
248265-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAROTTA SABATINO, nato a San Fedele Intelvi il 11/09/1989 PERRI THAIRA, nata a Magenta il 11/09/1993 avverso la sentenza del 26/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 26/09/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 15/09/2021 del Tribunale di Pavia di condanna di Sabatino Marotta e Thaira Perri per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 474 cod. pen. (capi "a" e "b" dell'imputazione) e di cui agli artt. 110, 81 e 648 cod. pen. (capo "e" dell'imputazione). Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la mancata assunzione (4i una prova decisiva in ordine all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata; ,t ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte d'appello compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico dei ricorrenti in relazione ai reati a loro ascritti e fondato su elementi univoci e sufficienti (in particolare: geolocalizzazione degli annunci di vendita, intestazione della carta PostePay al Marotta, account Facebook comune ai prevenuti per gestire gli annunci) a fondare l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 474 cod. pen.; del pari, la responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

è stata correttamente fondata sul fatto che gli imputati sono stati trovati in possesso dei beni contraffatti, di cui non hanno saputo fornire alcuna giustificazione della provenienza, peraltro in linea con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è f il sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte:

Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con le pertinenti argomentazioni già esposte dalla Corte territoriale a pag. 9 della sentenza impugnata, atteso che la pluralità delle condotte contestate ai ricorrenti è risultata ostativa all'applicazione dell'invocata norma, in linea con il dettato normativo della stessa; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d