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Ordinanza — n. 22785/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and attempting re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ben Hassen Chafik inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for attempted robbery, assault, and weapon carrying, arguing insufficient motivation regarding the victim's credibility and failure to exclude contested recidivism. The court rejected these grounds as they sought a re-evaluation of evidence already properly assessed by the appellate court and lacked the necessary specificity to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the appellate court without adding new specific grounds or seeking a re-evaluation of evidence outside the scope of the jurisdictional review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity re-evaluation of evidence recidivism exclusion court costs and fine sindacato di legittimità procedural defect testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HASSEN CHAFIK nato il 14/05/1983 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 10 marzo 2022, che aveva condannato Ben Hassen Chafik alla pena ritenuta di giustizia per i reati, in continuazione, di tentata rapina, lesioni personali e porto di armi con recidiva reiterata e specifica. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, come tale estranea al sindacato di legittimità, attraverso doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 4, ha sottolineato che la circostanza del tentativo di rapina non era stata riferita per la prima volta in sede di individuazione fotografica ma il giorno del ricovero in Ospedale e che le gravi condizioni di salute in cui si trovava la vittima quando ha reso le dichiarazioni avvaloravano la veridicità del suo narrato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, la cui applicazione, peraltro, non ha determinato alcun aumento di pena, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e motivatamente respinti dal Giudice di appello, il quale, a pagina 5, ha ritenuto la commissione del reato, di poco successiva all'espiazione della pena, determinata solo il 25 febbraio 2019 e inflitta per le due precedenti condanne, espressione di una spiccata capacità a delinquere e dell'indifferenza del prevenuto al rischio di subire ulteriori espiazioni di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.