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Ordinanza — n. 22781/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22781/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AITMELLUK MOHAMED nato il 26/05/1979 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 26 ottobre 2021, nei confronti di Mohamed Aitmelluk, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22781/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;

Parole chiave

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momento del reato vie di fatto reato flagrante commisurazione della pena per rapina testimonianza della vittima delitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AITMELLUK MOHAMED nato il 26/05/1979 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 26 ottobre 2021, nei confronti di Mohamed Aitmelluk, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) e con motivazione esente da criticità giustificative (ed invero, risulta decisiva la valorizzazione degli ulteriori effetti dannosi alla persona, ritenuti apprezzabili dalla Corte d'appello, senza entrare in contraddizione con il giudizio, operato dal primo giudice, di non gravità delle lesioni, peraltro effettivamente diagnosticate con prognosi di sette giorni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 20