Ordinanza — n. 22768/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO UMBERTO nato a PIEDIMONTE MATESE il 02/07/1996 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata in data 15 aprile 2021, nei confronti di Umberto Passariello, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 ove la Corte territoriale, condivise le argomentazioni del primo giudice, ha valorizzato le dichiarazioni del teste di P.G. intervenuto nell'immediatezza dei fatti, anche sottolineando la natura non calunniatoria della denuncia sporta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22768/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO UMBERTO nato a PIEDIMONTE MATESE il 02/07/1996 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata in data 15 aprile 2021, nei confronti di Umberto Passariello, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 ove la Corte territoriale, condivise le argomentazioni del primo giudice, ha valorizzato le dichiarazioni del teste di P.G. intervenuto nell'immediatezza dei fatti, anche sottolineando la natura non calunniatoria della denuncia sporta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023.