Ordinanza — n. 22767/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM ALI nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, pronunciata il 27 gennaio 2020, che aveva condannato Ibrahim Alì alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge processuale e il vizio della motivazione con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22767/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge processuale e il vizio della motivazione con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM ALI nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, pronunciata il 27 gennaio 2020, che aveva condannato Ibrahim Alì alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge processuale e il vizio della motivazione con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.