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Ordinanza — n. 22765/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22765/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESCOVI CARLO nato a GAZZANIGA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, pronunciata in data 8 settembre 2021, che aveva condannato Vescovi Carlo alla pena ritenuta di giustizia per i reati d appropriazione indebita, ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai fatti commessi sino al 9 dicembre 2014 e ha rideterminato la pena in relazione alle rimanenti condotte, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 2, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, ha escluso la particolare tenuità delle condotte alla luce degli indicatori previsti dalla legge e dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Parole chiave

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offesa al credito pena statutaria azione di indebito arricchimento azione civile debito di contributi appropriazione indebita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESCOVI CARLO nato a GAZZANIGA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, pronunciata in data 8 settembre 2021, che aveva condannato Vescovi Carlo alla pena ritenuta di giustizia per i reati d appropriazione indebita, ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai fatti commessi sino al 9 dicembre 2014 e ha rideterminato la pena in relazione alle rimanenti condotte, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 2, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, ha escluso la particolare tenuità delle condotte alla luce degli indicatori previsti dalla legge e dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01), in particolare considerato l'importo delle appropriazioni e la continuità con cui si sono ripetute, quasi tre anni, dimostrando un'abitualità del comportamento e determinando un considerevole danno patrimoniale (pari a 60.000,00 euro), oltre al rilevante discredito per l'Associazione; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione in relazione alla conferma della provvisionale disposta in favore della parte civile, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello che, a pagina 3, ha sottolineato come la disposta provvisionale non comportasse alcuna duplicazione rispetto al titolo esecutivo civile, attenendo ai soli danni morali conseguenti al pubblico discredito derivato all'Associazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.