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Ordinanza — n. 22761/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22761/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22761/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GATTO MARCELLO nato a RAGUSA il 12/07/1963 nel procedimento a carico di: ADAMO GIUSEPPINA nato il 10/06/1966 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

Regesto Legislator

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art. 652 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22761/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GATTO MARCELLO nato a RAGUSA il 12/07/1963 nel procedimento a carico di: ADAMO GIUSEPPINA nato il 10/06/1966 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

Parole chiave

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riapertura della pratica riesame della domanda d'asilo restituzione in pristino procedura di rivendicazione nel pignoramento revisione in materia penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 652 cod. proc. pen
con la formula "perché il fatto non sussiste"; rilevato che ha proposto ricorso la parte civile, il cui interesse all'impugnazione sussiste in ragione della suddetta formula assolutoria e dell'accertamento della insussistenza del fatto (art. 652 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GATTO MARCELLO nato a RAGUSA il 12/07/1963 nel procedimento a carico di: ADAMO GIUSEPPINA nato il 10/06/1966 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Gela, con sentenza in data 12 ottobre 2021, assolveva Giuseppina Adamo dal reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste"; rilevato che ha proposto ricorso la parte civile, il cui interesse all'impugnazione sussiste in ragione della suddetta formula assolutoria e dell'accertamento della insussistenza del fatto (art. 652 cod. proc. pen.); considerato che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, De Bon , Rv. 261208; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, Zaratye; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 21 marzo