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Ordinanza — n. 22760/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22760/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUOCCI CESARE nato a CASAL DI PRINCIPE il 08/07/1960 LATTANZIO EMILIANO nato a CASERTA il 16/03/1985 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22760/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 marzo 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Cesare Puocci ed Emiliano Lattanzio, confermava integralmente la condanna del primo giudice per il reato di estorsione pluriaggravata e - per quanto qui rileva - riduceva la pena inflitta al secondo per il reato di violenza privata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Rilevato, quanto all'impugnazione proposta da Cesare Puocci, che il ricorso è inammissibile, non essendosi confrontato con le specifiche argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, di natura oggettiva (Sez.

Parole chiave

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eccezioni difensive circostanze attenuanti motivi di cassazione motivi che possono invocarsi permesso di promuovere un procedimento penale rinuncia alla motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUOCCI CESARE nato a CASAL DI PRINCIPE il 08/07/1960 LATTANZIO EMILIANO nato a CASERTA il 16/03/1985 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 marzo 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Cesare Puocci ed Emiliano Lattanzio, confermava integralmente la condanna del primo giudice per il reato di estorsione pluriaggravata e - per quanto qui rileva - riduceva la pena inflitta al secondo per il reato di violenza privata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Rilevato, quanto all'impugnazione proposta da Cesare Puocci, che il ricorso è inammissibile, non essendosi confrontato con le specifiche argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, di natura oggettiva (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto), che può sussistere anche in assenza di una compagine rnafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, IFerrise, Rv. 258103); considerato, peraltro, che su detta doglianza, al pari di quella sull'altra aggravante prevista dall'art. 416-6/5.1 cod. pen., vi è carenza di interesse, in quanto, pur considerando la sola aggravante della recidiva specifica, la pena per l'estorsione aggravata è stata determinata in misura inferiore a quella minima di sette anni e sei mesi di reclusione (v.

Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664); rilevato che il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha logicamente motivato il diniego con l'assenza di circostanze di segno positivo e con la presenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); osservato che anche il ricorso di Emiliano Lattanzio è inammissibile, contrastando il primo motivo con il diritto vivente, secondo il quale, poiché l'effetto devolutivo dell'appello circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), in presenza della rinunzia ad un motivo (nel caso di specie quello sulla responsabilità) la relativa questione non è più devoluta alla Corte di appello, cui non spetta il compito di esaminare e motivare sul punto (Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198;

Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, 262448; Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv. 255069; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269), né potrebbe farlo la Corte di legittimità, sulla base di una ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo ius receptum quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, pur se unilaterali (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 2, n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 276728); rilevato che risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ripreso nella memoria difensiva, avendo la Corte territoriale reso una motivazione logica e adeguata (pag. 13), rispetto alla quale la difesa denuncia un "travisamento dei fatti", con ciò sollecitando una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di legittimità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle