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Ordinanza — n. 22755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO CLAUDIO nato a SAN SEVERO il 05/01/1971 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 13 dicembre 2021, dichiarava inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 21 maggio 2015, nei confronti di Ruggiero Claudio, confermando così la condanna in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il ricorrente (prima di lamentare del tutto genericamente una manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, punto non affrontato nella sentenza impugnata) ha apoditticamente osservato che "l'appello è stato proposto tempestivamente", senza confrontarsi con i dati processuali specificamente evidenziati dalla Corte territoriale, alla luce dei quali risulta che l'appello fu presentato a distanza di quasi sette mesi dal termine ultimo ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente (prima di lamentare del tutto genericamente una manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, punto non affrontato nella sentenza impugnata) ha apoditticamente osservato che "l'appello è stato proposto tempestivamente", senza confrontarsi con i dati processuali specificamente evidenziati dalla Corte territoriale, alla luce dei quali risulta che l'appello fu presentato a distanza di quasi sette mesi dal termine ultimo ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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termini di ricorso tempestività dell'inoltro durata ragionevole del procedimento eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO CLAUDIO nato a SAN SEVERO il 05/01/1971 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 13 dicembre 2021, dichiarava inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 21 maggio 2015, nei confronti di Ruggiero Claudio, confermando così la condanna in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il ricorrente (prima di lamentare del tutto genericamente una manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, punto non affrontato nella sentenza impugnata) ha apoditticamente osservato che "l'appello è stato proposto tempestivamente", senza confrontarsi con i dati processuali specificamente evidenziati dalla Corte territoriale, alla luce dei quali risulta che l'appello fu presentato a distanza di quasi sette mesi dal termine ultimo ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marz