Italian Court dismisses appeal on attempted robbery, ruling discretionary sentencing is immune from review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Martino Gaetano inadmissible regarding a partial reform of his attempted robbery conviction. The appellant argued for broader generic mitigating circumstances and criticized the appellate court's vague reasoning on the crime's minor nature. The court rejected these claims, affirming that sentencing discretion is immune from review as long as the reasoning is logical and the gravity of the conduct is acknowledged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that the reduction of penalty for mitigating circumstances constitutes a typical discretionary power of the trial judge, which is immune from review in the Court of Cassation provided the reasoning is logical and the gravity of the conduct is acknowledged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO GAETANO nato a NAPOLI il 10/11/1976 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 aprile 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2014, nei confronti di De Martino Gaetano, confermava la condanna per il reato di tentata rapina, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia immune da vizi logici di ragionamento, avendo il secondo giudice evidenziato a pagina 2 la non minima gravità della condotta (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); considerato che la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, poiché le "modalità dimostrano la lieve entità del fatto", risulta del tutto generica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il