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Ordinanza — n. 22748/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22748/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIAGNE SERIGNE nato a KHOMBOL( SENEGAL) il 21/03/1972 BEYE MODOU nato il 18/07/1994 SISSAO KHOUDIA nato a DAKAR( SENEGAL) il 06/01/1964 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22748/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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ripetizione dell'indebito ricettazione sviamento della giustizia prove acquisite illegalmente causa legittima carenza di legittimazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIAGNE SERIGNE nato a KHOMBOL( SENEGAL) il 21/03/1972 BEYE MODOU nato il 18/07/1994 SISSAO KHOUDIA nato a DAKAR( SENEGAL) il 06/01/1964 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza on data 3/5/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, confermava la condanna per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. emessa nei confronti 01 Serigne Diagne, Modou Beye e Khoudia Sissao. Rilevato che sono manifestamente infondate le doglianze di natura processuale, avendo la Corte correttamente spiegato (§ 4.1.) le ragioni per le quali l'eccezione sull'omesso avviso andasse (ri)proposta dopo la instaurazione del rapporto processuale a seguito della seconda notificazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta correttamente presso il difensore di fiducia, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; osservato che in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto la motivazione non è affatto mancante o manifestamente illogica (§ 4.2.); i ricorrenti hanno di fatto lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: a questa Corte, però, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini„ Rv. 253099); osservato che la sentenza ha anche correttamente applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o Inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179;

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d