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Ordinanza — n. 22747/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for robbery conviction citing inadmissible factual challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the robbery conviction inadmissible. The appellant argued for a violation of law and evidentiary flaws regarding criminal responsibility, but the Court found these to be inadmissible factual criticisms rather than legal errors. Consequently, the Court refused to re-evaluate the evidence or reconstruct the facts, upholding the lower court's decision on guilt.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts; appeals containing only factual criticisms or challenges to the judge's assessment of proof are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Criticism Evidence Evaluation Robbery Conviction Prescription Extinguishment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGIOLAS FABIO nato a CAGLIARI il 26/04/1983 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINII;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 23 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 23 settembre 2020, nei confronti di Argiolas Fabio, confermava la condanna per il reato di rapina, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata ha espresso logiche argomentazioni per desumere la colpevolezza del prevenuto, sconfessando le alternative prospettazioni difensive, pedissequamente riproposte in questa sede; osservato che nella sostanza il ricorrente ha di fatto lamentato non una motivazione mancante o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: a questa Corte, però, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso