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Ordinanza — n. 22742/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of complaint was deemed too generic, failing to specify the exact points of the lower court's decision or the factual elements supporting the grievances. Consequently, the court ruled that the appeal violated the statutory requirement for specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity, as the appellant must identify the precise points of the decision under review and the factual elements underlying the complaints to enable the reviewing court to exercise its jurisdiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement Art. 581 c.p.p. letter d failure to cite elements generic complaint rejection attenuazione della pena motivi di cassazione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO NICOLA nato a BARI il 12/07/1990 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 13 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lecce in data 12 giugno 2018, nei confronti di Valerio Nicola, in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla pena a questi inflitta, nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 2 ha da un lato ampiamente individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto e dall'altro sancito la congruità della pena irrogata, peraltro minima (sul punto v., ad es., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e non mitigabile con il riconoscimento delle attenuanti generiche, stante la sua negativa personalità - non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il