Ordinanza — n. 22739/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUAJILA RABIA (CUI 060WMZP) nato il 22/12/2003 KIDI ABDELLAH (CUI059T9YKH) nato il 25/05/2000 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22739/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095, con una valutazione di merito che risulta in questa sede incensurabile; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUAJILA RABIA (CUI 060WMZP) nato il 22/12/2003 KIDI ABDELLAH (CUI059T9YKH) nato il 25/05/2000 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in data 19 aprile 2022, nei confronti di Bouajila Rabia e Kidi Abdellah, in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di ciascuno degli imputati, che censura il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al 'art. 61 n. 5 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assuntp delle difese, la Corte di appello a pagina 2 della sentenza impugnata, evidenziando come l'episodio fosse avvenuto in orario notturno e in un luogo a quell'ora scarsamente frequentato, ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza di una situazione capace di ostacolare concretamente la capacità reattiva della vittima (con riferimento non solo al tempo di notte), tale pertanto da integrare l'aggravante della minorata difesa, secondo i criteri da ultimo indicati da Sez.
U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095, con una valutazione di merito che risulta in questa sede incensurabile; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21