Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22737/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22737/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAMI HASSAN nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MEESSINI D'AGOSTINI; 1/( La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 23 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12 dicembre 2017, nei confronti di Bahami Hassan, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 2 ha logicamente desunto il dolo della ricettazione dal contesto in cui le res erano state rinvenute nella disponibilità del prevenuto nonché dall'assenza della necessaria documentazione a giustificazione del possesso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22737/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 2 ha logicamente desunto il dolo della ricettazione dal contesto in cui le res erano state rinvenute nella disponibilità del prevenuto nonché dall'assenza della necessaria documentazione a giustificazione del possesso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta contraffazione di merci frode fiscale in materia doganale abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode flussi finanziari illeciti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAMI HASSAN nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MEESSINI D'AGOSTINI; 1/(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 23 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12 dicembre 2017, nei confronti di Bahami Hassan, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 2 ha logicamente desunto il dolo della ricettazione dal contesto in cui le res erano state rinvenute nella disponibilità del prevenuto nonché dall'assenza della necessaria documentazione a giustificazione del possesso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i