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Ordinanza — n. 22735/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22735/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22735/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCITTI VALERIO nato a ROMA il 02/09/1982 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; A La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 23 ottobre 2017, nei confronti di Incitti Valerio, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle proprie doglianze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha ampiamente evidenziato le ragioni su cui si fonda la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione del motociclo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

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Ordinanza — n. 22735/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle proprie doglianze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha ampiamente evidenziato le ragioni su cui si fonda la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione del motociclo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni prove acquisite tramite sorveglianza prove di persecuzione esclusione del testimone testimonianza della vittima protezione contro il rumore
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCITTI VALERIO nato a ROMA il 02/09/1982 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 23 ottobre 2017, nei confronti di Incitti Valerio, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle proprie doglianze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha ampiamente evidenziato le ragioni su cui si fonda la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione del motociclo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il