Ordinanza — n. 22733/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONI MIRKO nato a ROMA il 29/12/2001 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTIM; La Corte di appello di Roma, con sentenza' in data 27 maggio 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma, in data 2 febbraio 2022, nei confronti di De Simoni Mirko, confermava la condanna per il reato di tentata rapina in concorso, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello da De Simoni, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul punto v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Roma, in data 2 febbraio 2022, nei confronti di De Simoni Mirko, confermava la condanna per il reato di tentata rapina in concorso, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello da De Simoni, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul punto v.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONI MIRKO nato a ROMA il 29/12/2001 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTIM;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza' in data 27 maggio 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma, in data 2 febbraio 2022, nei confronti di De Simoni Mirko, confermava la condanna per il reato di tentata rapina in concorso, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello da De Simoni, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul punto v.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 nonché Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02); osservato, in ogni caso, che con motivazione tutt'altro che illogica, la Corte di appello ha espresso una prognosi negativa per entrambi gli imputati sulla base della estrema gravità del fatto commesso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, noncl-é, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ma