Ordinanza — n. 22732/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARISTA VINCENZO nato a PALERMO il 27/01/1976 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTIN1I; La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 13 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 6 aprile 2021, nei confronti di Carista Vincenzo, in relazione al reato di ricettazione in concorso. Rilevato che le doglianze contenute nel ricorso,, che lamentano J n a violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli e ne invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., risultano del tutto generiche, in quanto - a .Fronte di una sertenza impugnata che ha logicamente desunto l'elemento soggettivo della ricettazione dal rinvenimento della res di provenienza delittuosa nel magazzino rientrante nella disponibilità del prevenuto, senza che questi avesse addotto una plausibile giustificazione circa tale possesso (pag. 2) - non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; osservato che la sentenza ha anche correttamente applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 22732/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARISTA VINCENZO nato a PALERMO il 27/01/1976 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTIN1I;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 13 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 6 aprile 2021, nei confronti di Carista Vincenzo, in relazione al reato di ricettazione in concorso. Rilevato che le doglianze contenute nel ricorso,, che lamentano J n a violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli e ne invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., risultano del tutto generiche, in quanto - a .Fronte di una sertenza impugnata che ha logicamente desunto l'elemento soggettivo della ricettazione dal rinvenimento della res di provenienza delittuosa nel magazzino rientrante nella disponibilità del prevenuto, senza che questi avesse addotto una plausibile giustificazione circa tale possesso (pag. 2) - non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; osservato che la sentenza ha anche correttamente applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez.
U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso