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Ordinanza — n. 22728/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22728/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22728/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI MAURIZIO nato a CATANIA il 09/12/1986 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 24 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 15 marzo 2019, nei confronti di Trapani Maurizio, confermava la condanna per il reato di danneggiamento, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e di quella del vizio parziale di mente sulla contestata recidiva. Rilevato che l'unica doglianza contenuta nel ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e di volere in capo all'imputato risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato con congrua motivazione le ragioni per le quali risultava condivisibile l'elaborato peritale del dottor Navarra, concludendo così per la presenza di un disturbo psichico capace solo di scemare grandemente l'imputabilità dell'imputato, anche in assenza di consulenze di segno diverso offerte dalla difesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22728/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unica doglianza contenuta nel ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e di volere in capo all'imputato risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato con congrua motivazione le ragioni per le quali risultava condivisibile l'elaborato peritale del dottor Navarra, concludendo così per la presenza di un disturbo psichico capace solo di scemare grandemente l'imputabilità dell'imputato, anche in assenza di consulenze di segno diverso offerte dalla difesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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perizia psichiatrica capacità di discernimento capacità di stare in giudizio cognizione del ricorso per cassazione parzialità dell'esperto motivazione sufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI MAURIZIO nato a CATANIA il 09/12/1986 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 24 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 15 marzo 2019, nei confronti di Trapani Maurizio, confermava la condanna per il reato di danneggiamento, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e di quella del vizio parziale di mente sulla contestata recidiva. Rilevato che l'unica doglianza contenuta nel ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e di volere in capo all'imputato risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato con congrua motivazione le ragioni per le quali risultava condivisibile l'elaborato peritale del dottor Navarra, concludendo così per la presenza di un disturbo psichico capace solo di scemare grandemente l'imputabilità dell'imputato, anche in assenza di consulenze di segno diverso offerte dalla difesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21