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Ordinanza — n. 22727/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22727/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato a ROMA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 25 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 16 luglio 2018, nei confronti di Luongo Daniele, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nel mancato proscioglimento dell'imputato per tardività della querela presentata dalla vittima, risulta meramente riproduttivo di un profilo di censura, peraltro riguardante apprezzamenti di merito, già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal secondo giudice, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha sottolineato come i raggiri posti in essere dal prevenuto fossero continuati fino alla metà di agosto 2012, e dunque come la querela sporta a fine ottobre dovesse ritenersi senz'altro tempestiva; considerato che la seconda doglianza, che, peraltro genericamente, lamenta la sussistenza della truffa, insistendo per la riconduzione della vicenda ad un mero inadempimento contrattuale, è manifestamente infondata, in quanto la Corte d'appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha correttamente individuato nelle condotte poste in essere dal prevenuto i caratteri del raggiro penalmente rilevante finalizzato al conseguimento dell'ingiusto profitto; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta un'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione nel caso di pena prossima al minimo, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", essendo necessaria una dettagliata spiegazione del ragionamento seguito solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), situazione insussistente nella fattispecie ove la sanzione è stata fissata in misura minima, in presenza, peraltro, di una certa rilevanza del fatto e della negativa personalità di Luongo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nel mancato proscioglimento dell'imputato per tardività della querela presentata dalla vittima, risulta meramente riproduttivo di un profilo di censura, peraltro riguardante apprezzamenti di merito, già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal secondo giudice, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha sottolineato come i raggiri posti in essere dal prevenuto fossero continuati fino alla metà di agosto 2012, e dunque come la querela sporta a fine ottobre dovesse ritenersi senz'altro tempestiva; considerato che la seconda doglianza, che, peraltro genericamente, lamenta la sussistenza della truffa, insistendo per la riconduzione della vicenda ad un mero inadempimento contrattuale, è manifestamente infondata, in quanto la Corte d'appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha correttamente individuato nelle condotte poste in essere dal prevenuto i caratteri del raggiro penalmente rilevante finalizzato al conseguimento dell'ingiusto profitto; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta un'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione nel caso di pena prossima al minimo, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", essendo necessaria una dettagliata spiegazione del ragionamento seguito solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), situazione insussistente nella fattispecie ove la sanzione è stata fissata in misura minima, in presenza, peraltro, di una certa rilevanza del fatto e della negativa personalità di Luongo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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durata dell'infrazione estensione della procedura ritardo ingiustificato dell'azione penale termini di ricorso rinvio del dibattimento perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato a ROMA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 25 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 16 luglio 2018, nei confronti di Luongo Daniele, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nel mancato proscioglimento dell'imputato per tardività della querela presentata dalla vittima, risulta meramente riproduttivo di un profilo di censura, peraltro riguardante apprezzamenti di merito, già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal secondo giudice, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha sottolineato come i raggiri posti in essere dal prevenuto fossero continuati fino alla metà di agosto 2012, e dunque come la querela sporta a fine ottobre dovesse ritenersi senz'altro tempestiva; considerato che la seconda doglianza, che, peraltro genericamente, lamenta la sussistenza della truffa, insistendo per la riconduzione della vicenda ad un mero inadempimento contrattuale, è manifestamente infondata, in quanto la Corte d'appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha correttamente individuato nelle condotte poste in essere dal prevenuto i caratteri del raggiro penalmente rilevante finalizzato al conseguimento dell'ingiusto profitto; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta un'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione nel caso di pena prossima al minimo, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", essendo necessaria una dettagliata spiegazione del ragionamento seguito solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), situazione insussistente nella fattispecie ove la sanzione è stata fissata in misura minima, in presenza, peraltro, di una certa rilevanza del fatto e della negativa personalità di Luongo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d