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Ordinanza — n. 22726/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22726/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO SERGIO nato a CATANIA il 10/03/1972 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 9 maggio 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 12 gennaio 2015, nei confronti di Trovato Sergio, confermava la condanna per il reato di rapina, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di lesione personale, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, ripreso nella successiva memoria difensiva, che lamenta un travisamento e un'omessa valutazione della prova della responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni della sicura riferibilità della rapina all'imputato sulla base dei lineari racconti della vittima e della teste Fiore nonché dell'attendibile riconoscimento effettuato da quest'ultima, sconfessando altresì le censure della difesa riproposte in questa sede); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22726/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, ripreso nella successiva memoria difensiva, che lamenta un travisamento e un'omessa valutazione della prova della responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni della sicura riferibilità della rapina all'imputato sulla base dei lineari racconti della vittima e della teste Fiore nonché dell'attendibile riconoscimento effettuato da quest'ultima, sconfessando altresì le censure della difesa riproposte in questa sede); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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prove fabbricate testimonianza della vittima momento del reato falsità ideologica in documenti atti impugnabili accertamento inesatto dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO SERGIO nato a CATANIA il 10/03/1972 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 9 maggio 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 12 gennaio 2015, nei confronti di Trovato Sergio, confermava la condanna per il reato di rapina, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di lesione personale, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, ripreso nella successiva memoria difensiva, che lamenta un travisamento e un'omessa valutazione della prova della responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni della sicura riferibilità della rapina all'imputato sulla base dei lineari racconti della vittima e della teste Fiore nonché dell'attendibile riconoscimento effettuato da quest'ultima, sconfessando altresì le censure della difesa riproposte in questa sede); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21