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Ordinanza — n. 22725/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22725/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABEDIN JAINUL nato il 01/08/1983 MD SHAKHAWAT HOSSAIN nato il 02/03/1992 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 10 marzo 2017, nei confronti di Abedin Jainul e Md Shakhawat Hossain, confermava la condanna degli imputati per il reato di ricettazione e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art.474 cod. pen., riducendo, di conseguenza, le pene inflitte dal primo giudice. Rilevato che i primi due motivi del ricorso comune ad entrambi gli imputati, che contestano il mancato riconoscimento della grossolanità del falso, quale reato presupposto della ricettazione, nonché la sussistenza di quest'ultima fattispecie criminosa, risultano del tutto generici, in quanto - a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 2 ha fatto corretta applicazione dei princìpi sanciti dalla consolidata giurisprudenza, sottolineando ampiamente come nel caso di specie non potesse trovare spazio alcuno la tesi del falso grossolano, e come pacifica fosse l'integrazione del delitto ex art. 648 cod. pen., date le modalità con cui i beni provento di illecito venivano messi in vendita - non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. ci), cod. proc. pen.; considerato che l'ultimo motivo di ricorso, anch'esso proposto da entrambi gli imputati, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice logicamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche sulla base della negativa personalità dei prevenuti, gravati da precedenti penali, così negando la possibilità di procedere a una riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura minima e neppure oggetto di specifica censwa in appello; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 22725/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., riducendo, di conseguenza, le pene inflitte dal primo giudice. Rilevato che i primi due motivi del ricorso comune ad entrambi gli imputati, che contestano il mancato riconoscimento della grossolanità del falso, quale reato presupposto della ricettazione, nonché la sussistenza di quest'ultima fattispecie criminosa, risultano del tutto generici, in quanto - a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 2 ha fatto corretta applicazione dei princìpi sanciti dalla consolidata giurisprudenza, sottolineando ampiamente come nel caso di specie non potesse trovare spazio alcuno la tesi del falso grossolano, e come pacifica fosse l'integrazione del delitto ex art. 648 cod. pen., date le modalità con cui i beni provento di illecito venivano messi in vendita - non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. ci), cod. proc. pen.; considerato che l'ultimo motivo di ricorso, anch'esso proposto da entrambi gli imputati, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice logicamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche sulla base della negativa personalità dei prevenuti, gravati da precedenti penali, così negando la possibilità di procedere a una riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura minima e neppure oggetto di specifica censwa in appello; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite vendita sopra campione affinità dei prodotti imitazione nella proprietà intellettuale disegni o modelli esaminati

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABEDIN JAINUL nato il 01/08/1983 MD SHAKHAWAT HOSSAIN nato il 02/03/1992 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 10 marzo 2017, nei confronti di Abedin Jainul e Md Shakhawat Hossain, confermava la condanna degli imputati per il reato di ricettazione e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art.474 cod. pen., riducendo, di conseguenza, le pene inflitte dal primo giudice. Rilevato che i primi due motivi del ricorso comune ad entrambi gli imputati, che contestano il mancato riconoscimento della grossolanità del falso, quale reato presupposto della ricettazione, nonché la sussistenza di quest'ultima fattispecie criminosa, risultano del tutto generici, in quanto - a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 2 ha fatto corretta applicazione dei princìpi sanciti dalla consolidata giurisprudenza, sottolineando ampiamente come nel caso di specie non potesse trovare spazio alcuno la tesi del falso grossolano, e come pacifica fosse l'integrazione del delitto ex art. 648 cod. pen., date le modalità con cui i beni provento di illecito venivano messi in vendita - non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. ci), cod. proc. pen.; considerato che l'ultimo motivo di ricorso, anch'esso proposto da entrambi gli imputati, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice logicamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche sulla base della negativa personalità dei prevenuti, gravati da precedenti penali, così negando la possibilità di procedere a una riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura minima e neppure oggetto di specifica censwa in appello; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa cilelle ammende. Così deci