Cassation Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding counterfeiting and receipt charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Seye Masse inadmissible due to the lack of specific grounds contesting the lower court's findings. The appellant argued against the absence of a sales intent for the clocks and the grossness of the forgery, but the Court found these arguments generic and insufficient to exercise judicial review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; The appeal must contain specific grounds detailing the errors in the lower court's reasoning; generic complaints regarding the application of legal principles or the existence of a crime do not suffice to justify a cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE MASSE nato il 04/05/1974 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINII;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di Masse Seye per ii reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Rilevato che i motivi del ricorso che contestano l'assenza della finalità di vendita degli orologi (con marchi pacificamente contraffatti, il che rende irrilevante il profilo della utilizzabilità delle dichiarazioni del teste di p.g.) e il mancato riconoscimento della grossolanità del falso, quale reato presupposto della ricettazione, nonché la sussistenza di quest'ultima fattispecie, risultano generici, in quanto - a fronte di una sentenza impugnata, che a pagg. 2 e 3 ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza, sottolineando ampiamente come nel caso di specie non potesse trovare spazio alcuno la tesi del falso grossolano, e come pacifica fosse l'integrazione del delitto ex art. 648 cod. pen. date le modalità con cui i numerosi orologi erano detenuti - non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato, ponendosi in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; ricordato, in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.
U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 40835 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe,, Rv. 270120); considerato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte di appello logicamente motivato l'esclusione delle suddette attenuanti sulla base della negativa personalità dell'imputato, gravato di precedenti penali specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de