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Ordinanza — n. 22523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal acquittal due to procedural delays and generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared five criminal appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. The court ruled that two appeals were untimely, filed after the statutory deadline, while the remaining three were rejected for being generic, abstract, or raising issues not permitted in the finality trial. Consequently, the lower court's decision acquitting one defendant and sentencing the others was upheld without review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be filed within the strict statutory deadline; appeals lacking specific factual allegations or raising non-permissible questions of sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limit violation generic legal argument sentencing discretion review Cassazione ordinanza partecipazione al reato scemata imputabilità corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 416 cod. pen.
Art. 625 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 625 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARIC VITTORIO nato a RIMINI il 05/10/1997 SULEJMANOVIC ROBERTO nato a CHIVASSO il 24/02/1992 BAJRIC ALESSANDRO nato a CHIARI il 01/12/1995 HUSEJNOVIC HKAIJA nato il 14/01/1976 HUSEJNOVIC JOVICA nato il 04/05/1984 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RILEVATO IN FATTO - che HUSEJNOVIC HAKIJA, HUSEJNOVIC JOVICA, BARIC VITTORIO, BAJRIC ALESSANDRO e ROBERTO SULEJMANOVIC ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 30 settembre 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per i delitti di associazione per delinquere e di furto pluriaggravato, meglio descritti in imputazione, ha assolto HUSEJNOVIC ROBERTO dal reato di cui al capo 8;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi presentati nell'interesse di HUSE3NOVIC HAKIJA e di HUSEJNOVIC JOVICA sono inammissibili per tardività, essendo stati presentati in data 15 novembre 2022 (come da attestazione in calce alla sentenza) a fronte della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione in data 14 novembre 2022 (lunedì); - che il solo motivo di ricorso nell'interesse di BARIC VITTORIO, che denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/20013, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi il punto 3.2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato congrua la pena inflitta all'imputato, tenuto conto della gravità delle condotte e del cospicuo danno economico arrecato alle parti offese); - che il solo motivo di ricorso nell'interesse di BAJRIC ALESSANDRO, che denunzia il vizio di violazione di legge da motivazione apparente della sentenza impugnata, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o ' punti censurati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla concretezza della regiudicanda; - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di SULEJMANOVIC ROBERTO, che denuncia violazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen. ed eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento al capo 1), è generico e manifestamente infondato, giacché deduce mere cloglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi punto 4.2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale); - che il secondo motivo nell'interesse dello stesso ricorrente, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., è generico, atteso che non sono stati dedotti specifici elementi idonei a smentire quanto affermato nella sentenza impugnata (vedasi pag.

25) in ordine alla mancanza di un effettivo contributo offerto dal ricorrente all'individuazione dei correi e dei ricettatori, essendosi le sue dichiarazioni limitate a confermare evidenze probatorie già consolidate; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d