Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded complaint regarding excessive sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address excessive sentencing and the illegitimate application of recidivism. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that only specific statutory sentencing errors are reviewable ex officio, excluding general excessiveness or aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint regarding excessive sentencing or the application of aggravating circumstances like recidivism is manifestly unfounded, as only specific statutory sentencing errors are reviewable ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINO ROBERTO nato a MILANO il 25/01/1986 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a DINO ROBERTO per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo di ricorso, che denuncia il mancato rilievo officioso della eccessività della pena inflitta al ricorrente e dell'illegittimità dell'applicazione nei suoi confronti della recidiva contestata, è manifestamente infondato, posto che è rilevabile d'ufficio la sola illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origfne" contraria all'assetto normativo vigente, perché di specie diversa da quella di legge o irrogai:a in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689); illegalità che, all'evidenza, non comprende, pertanto, neppure l'eventuale illegittima applicazione di circostanze aggravanti, come la recidiva; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consilil