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Ordinanza — n. 22521/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and infounded regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's partial reform of sentences for multiple crimes and the omission of generic mitigating circumstances. The court rejected the claims because they merely requested alternative fact interpretations without alleging specific errors and violated established principles regarding the comparison of aggravating and mitigating factors in continued offenses.

Regesto Legislator

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Art. 192, 533 c.p.p.; Inadmissible appeals must allege specific grounds rather than generic requests for alternative fact interpretations, and in continued offenses, the comparison of circumstances applies only to the most serious violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds continued offense mitigating circumstances sentencing reform Cassazione procedural vices motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 81 c.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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S.U. Filardo, n. 29541/2020
Sez. U, n. 12/2000
Sez. U, n. 6402/1997
Sez. U, n. 24/1999
Sez. 1, n. 13369/2018
Sez. 3, n. 26340/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NYING SULAY nato il 10/05/1998 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che NYING SULAY propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 15 settembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui: agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen.; agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen.; agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 6 cod. pen.; agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 6 cod. pen. e agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen. (capi 1, 2, 3, 5 e 6), rideterminando la pena inflittagli;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità del ricorrente con riferimento al capo 5) di imputazione, in disparte la sua inammissibilità alla stregua del principio di diritto affermato da S.U. Filardo, sentenza n. n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, è generico e non consentito in questa sede, posto che articola censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del :30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che lamenta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza su tutte le aggravanti contestate e non solo sull'aggravante del più grave reato di cui al capo 6), è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto - cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui «In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.» (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, Rv. 272567);

«In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave sicché, e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art.81 cod. pen.» (Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057), come nel caso che occupa (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consi