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Ordinanza — n. 22518/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to the trial court under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Frosch Black and Cari Nada inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged their convictions for crimes under the Penal Code and the 1975 Law, specifically arguing regarding the determination of their sentences. The court rejected this because sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting a new evaluation of sentence congruity unless the lower court acted arbitrarily or illogically.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the congruity of a sentence imposed by the court of first instance, as sentencing discretion is reserved to the trial judge unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion Cassation inadmissibility Penal Code provisions determination of penalty judicial review limits tentato furto perseguimento penale per truffa indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 11
pen, ed anche la condanna inflitta alla sola CARI NADA per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARI NADA CUI 013NKEW nato a BOLZANO il 06/06/1970 FROSCH BLACK CUI 0103D2I nato a BOLZANO il 24/03/1985 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che FROSCH BLACK e CARI NADA propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) in data 10 novembre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen, ed anche la condanna inflitta alla sola CARI NADA per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della L. 18 aprile 1975, n. 11;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2:014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere degli imputati, resa evidente dai loro numerosi precedenti penali specifici); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consiallere estensore Il Pre i