Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation and impermissible sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant challenged a reform of his conviction by the Court of Appeal of Bari, arguing for a new assessment of responsibility and sentence length. The court rejected these claims because the first ground lacked specific factual and legal reasoning, while the second sought an impermissible review of the sentencing discretion exercised by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic allegations of insufficient motivation without concrete links to the judgment, or if it attempts to re-evaluate the congruity of the sentence, which remains within the discretion of the court of first instance unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIANO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 04/06/1974 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di TIANO ANTONIO, riqualificando il fatto accertato a suo carico ai sensi dell'art. 624 cod. pen., e per l'effetto rideterminando la pena inflittagli, tenuto conto della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, già applicatagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono, e aspecifiche, perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, come sarebbe stato necessario in considerazione dell'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sulle questioni medesime, già dedotte con il gravame (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello con la ampia e specifica motivazione resa a pag. 3 della sentenza impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena irrogata tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, desumibile dai numerosi precedenti penali a suo carico); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consiitre estenso