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Ordinanza — n. 22515/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as penalty setting and generic mitigating circumstances denial fall within trial court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reduction of the sentence and refusal of generic mitigating circumstances. The court ruled that penalty gradation is a matter of trial court discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, requiring only logical reasoning rather than re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the determination of the penalty or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible, as these fall within the exclusive discretion of the court of first instance provided sufficient motivation exists.

Parole chiave

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penalty gradation discretion generic mitigating circumstances inadmissible cassation appeal trial court authority logical reasoning requirement lavoro aggiuntivo attività fuori del servizio dell'impiegato statale furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 624, 625, comma 1, n. 2 and 61, n. 11 of the Penal Code
Art. 132 of the Penal Code
Art. 133 of the Penal Code

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2021
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORILLA SANTA ELENA nato il 26/08/1975 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di ZORILLA SANTA ELENA, riqualificando il fatto ascrittole ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, n. 11 cod. pen. e rideterminando la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo: - nella parte in cui censura l'operata determinazione della pena inflittale, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/21)13 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha determinato la pena nel minimo edittale, considerata quella comminata dell'art. 625, ultimo comma cod. pen., in presenza delle due aggravanti ritenute ex art. 61 n. 11 e 625, comma 1, n. 2 cod. perì.); - nella parte in cui censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richiesto alla luce dell'assenza di alcun segno di resipiscenza dell'imputata e dei precedenti specifici a suo carico registrati); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consi re estens