Italian Court dismisses criminal appeals as generic complaints and infounded regarding recidivism and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Lei Rongjiu and the Curto brothers inadmissible. The court ruled that the first and second grounds were merely generic complaints reiterating facts already rejected at the appellate level, while the third ground regarding recidivism was infounded because the appellant's role as a lookout was deemed necessary for the crime's execution. Finally, the appeal concerning the denial of general mitigating circumstances was dismissed as it lacked specific comparison with the lower court's detailed reasoning on the case's gravity and the defendants' criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 114 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals based on generic complaints reiterating facts already decided or infounded arguments regarding the necessity of a participant's role and the sufficiency of the lower court's reasoning on mitigating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEI RONGJIU CUI 033A4Y7 nato il 18/10/1992 CURTO ALESSANDRO nato a MANDURIA il 21/08/1990 CURTO CHRISTIAN nato a MANDURIA il 16/07/1994 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che LEI RONGJIU,GUIST3CURTO ed ALESSANDRO CURTO ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20 maggio 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., con il riconoscimento della recidiva, specifica ed infraquinquennale, per Curto Alessandro e Curto Cristian e della recidiva, reiterata ed infraquinquennale, per Lei Rongjiu (fatti commessi a Prato il 18 agosto 2021);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo ed il secondo motivo, proposti nell'interesse di LEI RONG.HU, con i quali, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, si censura la dichiarazione di responsabilità del ricorrente, sono generici e non consentiti in questa sede, perché costituiti da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), come tali aspecifiche e volte a suggerire una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove (nello specifico, degli indizi a carico del ricorrente) diversi da quelli correttamente adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; - che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, secondo pacifico principio di diritto, «Non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità» (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si è dato atto di come il ricorrente fosse stato trovato all'interno del palazzo e di come, nella segnalazione ricevuta dalle Forze dell'Ordine, si facesse riferimento all'ingresso di tre uomini sospetti all'interno dell'immobile; di come, in ogni caso, la partecipazione del ricorrente non si sarebbe potuta considerare non necessaria e di minima importanza); - che il solo motivo proposto nell'interesse di (SIRISTIAN CURTO e di ALESSANDRO CURTO, che muove censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha dato conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (cfr. pag. 3, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità del fatto, dell'entità del danno causato, dei numerosi precedenti penali degli imputati e delle modalità di realizzazione del reato, che presupponevano una previa organizzazione), ed è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come avvenuto nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consig