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Ordinanza — n. 22511/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as penalty increase for continued offense is not a separate sentencing issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the penalty increase for a continued offense was procedurally barred. The appellant argued a defect in the reasoning for the additional six-month sentence imposed for a second aggravated offense committed in the same dwelling. The court ruled that such increases fall under general sentencing criteria of Article 133 of the Penal Code, which the lower court correctly applied without needing to cite all statutory factors.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The increase in penalty for a continued offense does not constitute a separate sentencing issue; the judge may select specific criteria from the general sentencing rules to determine the additional punishment.

Parole chiave

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continued offense penalty increase cassation inadmissibility sentencing criteria discretionary power reiterazione di reati penali doppia punibilità revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
per il reato meno grave unito al primo dal vincolo della continuazione, non si sottrae ai criteri generali in materia di determinazione della pena dettati dall'art. 133 cod.
art. 81 cod. pen
art. 133 cod. pen
per il reato meno grave unito al primo dal vincolo della continuazione, non si sottrae ai criteri generali in materia di determinazione della pena dettati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 10358 del 16/06/1992
pen., di modo che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia, può richiamare anche solo alcuni, o uno soltanto dei criteri indicati dal legislatore, riconoscendolo come prevalente su tutti gli altri (Sez. 6, n. 10358 del 16/06/1992, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH NICOLA nato a PISTOIA il 16/12/1986 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che LEVACOVICH NICOLA propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 19 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli Per due fui-ti pluriaggravati in abitazione, meglio descritti in rubrica, previo riconoscimento del vincolo della continuazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, e, in particolare, in punto di determinazione dell'aumento della stessa disposto a titolo di continuazione, non è consentito in questa sede, posto che l'aumento della pena irrogata per il reato principale, da operare ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato meno grave unito al primo dal vincolo della continuazione, non si sottrae ai criteri generali in materia di determinazione della pena dettati dall'art. 133 cod. pen., di modo che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia, può richiamare anche solo alcuni, o uno soltanto dei criteri indicati dal legislatore, riconoscendolo come prevalente su tutti gli altri (Sez. 6, n. 10358 del 16/06/1992, Rv. 192100), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto del tutto congrua la pena irrogata dal giudice di primo grado, sia con riferimento alla pena base che all'aumento applicato per la continuazione, pari a sei mesi, avuto riguardo, tra l'altro, alla mancata indicazione da parte dell'imputato di qualsivoglia elemento utile all'identificazione dei complici e, comunque, al fine del completo accertamento dei fatti, connotati da non esigua gravità, anche tenuto conto della spiccata capacità a delinquere dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigiee estensore Il