Ordinanza — n. 22509/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA FERDINANDO nato a OTTAVIANO il 24/08/1982 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta ad ALLOCCA FERDINANDO per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Pagani il 6 giugno 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 62 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 22509/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come, invece, sarebbe stato tanto più necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha indicato specificatamente i dati probatori deponenti univocamente per la volontaria e cosciente perpetrazione, da parte dell'imputato, del fatto integrante il delitto contestato) (Sez.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA FERDINANDO nato a OTTAVIANO il 24/08/1982 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta ad ALLOCCA FERDINANDO per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Pagani il 6 giugno 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'omessa valutazione delle deduzioni difensive articolate a sostegno della prospettata insussistenza dell'elemento soggettivo, e, quindi, denuncia la fragilità dell'impianto argomentativo sotteso alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, perché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come, invece, sarebbe stato tanto più necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha indicato specificatamente i dati probatori deponenti univocamente per la volontaria e cosciente perpetrazione, da parte dell'imputato, del fatto integrante il delitto contestato) (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficienl:e motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congrue riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come all'imputato fosse stata irrogata una pena pari al minimo edittale - un anno di reclusione -, nonostante la spiccata capacità a delinquere emergente dal certificato del casellario giudiziale e la non trascurabile gravità della condotta tenuta, costituenti elementi certamente ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.). - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il