Ordinanza — n. 22504/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUATASSIM KALID nato il 26/10/1970 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che MOUATASSIM KHALID propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 23 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 648, 453 e 459 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 453 cod. pen, art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 22504/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, 453 e 459 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUATASSIM KALID nato il 26/10/1970 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che MOUATASSIM KHALID propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 23 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 648, 453 e 459 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia violazione dell'art. 453 cod. pen., oltre a non confrontarsi con la motivazione ostesa a sostegno della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), è anche manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui <<In tema di falso num mario, il 'concerto' - che caratterizza il reato di cui all'art. 453, comma 1, n. 3, cod. pen., distinguendolo dall'ipotesi più lieve di cui all'art. 455 cod. pen. - può essere desunto dalle modalità di confezionamento delle banconote detenute, dal luogo di rinvenimento delle stesse nonché dalle inverosimili spiegazioni fornite dall'imputato» (Sez. 5, n. 11092 del 07/01/2015, Rv. 263038), come nel caso che occupa, in cui l'ingente quantitativo di denaro e di marche da bollo, le circostanze della loro custodia e le modalità di contraffazione sono stati non implausibilmente interpretati come dati di fatto deponenti, nel loro convergere, per il previo concerto del ricorrente con terzi a monte dell'illecita detenzione (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consi re estensore Il Pre