Cassation appeal dismissed as sentencing review is discretionary for trial courts under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing determination falls within the trial court's discretionary power. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's appropriateness, but the court noted that the lower court properly considered the victim's brutality, the defendant's prior record, and the collective nature of the assault. Consequently, the appeal was rejected as it sought a re-evaluation of a discretionary decision not based on arbitrary reasoning or insufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Sentencing determinations by trial courts are discretionary and inadmissible for review in cassation unless based on arbitrary reasoning or lacking sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESTA DAVIDE nato a ALESSANDRIA il 28/10/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che CRESTA DAVIDE ricorre, con un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino in data 7 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 e 99, comma 4, cod. pen, (fatto commesso in Alessandria in data 9 dicembre 2015 in danno di Caruso Daniele);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la detta operazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso la mitigazione della pena alla luce della brutalità dell'aggressione subita dalla persona offesa, dei plurimi precedenti attestati dal certificato penale dell'imputato e della sostanziale pari rilevanza dell'apporto causale fornito da tutti i partecipanti all'aggressione, che hanno agito come una squadra coesa e compatta); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consiglieryestensore il Presiden