Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and concrete reference to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Anglisani's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found his grounds too vague and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific references to the appealed judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and lack specific references to the appealed judgment's reasoning or concrete analysis of the contested decisions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGLISANI MARCO nato a TORINO il 27/03/1977 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad ANGLISANI MARCO per il delitto di furto pluriaggravato (fatto commesso in Torino il 20 marzo 2012); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive:
1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnata cui si riferiscono le censure mosse;
2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda;
3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigli4 estensore Il President