Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22497/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft conviction due to lack of valid complaint and habitual offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Monica Guarda's cassation appeal inadmissible, confirming her conviction for theft and related offenses. The appellant argued the crime was procedurally invalid due to a missing complaint and sought non-prosecution based on habitual behavior. The court rejected these claims, ruling that the legal representative had valid standing to file the complaint and that the defendant's seven prior offenses established the requisite habitual conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 110, 56, 624, 99 comma 2 cod. pen.; The legal representative of a company is legitimated to file a complaint for theft when the act serves social purposes, and habitual behavior for non-prosecution requires at least two prior offenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft conviction valid complaint requirement legal representative standing habitual offense threshold cassation inadmissibility tentato furto atto preparatorio punibile furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 99 comma 2 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA MONICA nato a PAVIA il 16/11/1976 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a GUARDA MONICA per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 e 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Mandovì in data 10 agosto 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di valida querela, è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.» (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975), come accaduto nel caso di specie, in cui la querela è stata presentata dal legale rappresentante della società, legittimato alla proposizione trattandosi di atto funzionale al raggiungimento degli scopi sociali (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere generico, in quanto non si confronta affatto con la ratio decidendi sul punto, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, « Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), come nel caso di specie in cui l'imputata risulta essere gravata da ben sette precedenti, per furti tentati o consumati; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consilire estensore