Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and violation of sentencing provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to adequately refute his defense regarding criminal liability and denied mitigating circumstances for minor property damage. The court rejected these claims, noting that the appellate judge is not required to address every defensive argument in detail and that the statutory requirements for mitigating factors were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, 455, 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the second-instance judgment sufficiently demonstrates consideration of key evidence without refuting every defensive argument, and when the denial of statutory mitigating circumstances aligns with established case law regarding the threshold for minor damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE DUONNI ERMINIO nato a CALVI il 09/04/1968 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a DE DUONNI ERMINIO per i delitti di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., ritenuta la loro continuazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i primi due motivi di ricorso, con i quali ci si duole del vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi a) e b) della rubrica, sono manifestamente infondati, posto che è pacifico che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione: l'obbligo di motivazione può considerarsi, infatti, adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 29/01/1977, Rv. 135181;
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), come nel caso di specie (cfr. pag. 4, punti 4.1 e 4.2 della sentenza impugnata); che, oltretutto, le doglianze in esame si rivelano "ictu ocu/i" prive di ogni consistenza, giacché si limitano a riproporre pedissequamente questioni già dichiarate infondate, in difetto di elementi nuovi che inducano a rivedere (per palese ed incontrovertibile illogicità e contraddittorietà), l'argomentazione sottesa alla statuizione impugnata, tenuto conto, altresì, del principio di integrazione motivazionale tra la sentenza di primo e la sentenza di secondo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595); - che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., con riguardo al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto - al quale i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui:<<La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), come nel caso che occupa (vedasi pag. 5, punto 4.3, secondo capoverso, della sentenza impugnata), e considerata la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale per giustificare la mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. - con la quale il ricorrente mostra di non confrontarsi affatto - (cfr. pag. 5, punto 4.3, ultimo capoverso), che è pienamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 magg