Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances and non-syndicable sentencing prognosis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised three grounds, including a lack of motivation and a violation regarding the conditional suspension of sentence. The court rejected these as generic complaints or matters not subject to review at the final instance level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 187 c.p.p.; Art. 133 c.p. - Generic grievances regarding factual re-evaluation or the non-syndicable judicial prognosis for conditional sentence suspension are inadmissible at the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANONE SALVATORE nato a ALCAMO il 24/10/1953 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di GRANONE SALVATORE per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., ulteriormente aggravato dalla contestata e ritenuta récidiva ex art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen. (fatto accertato ad Alcamo il 18 novembre 2014), rideterminando la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che eccepisce l'illogicità della motivazione della sentenza d'appello, per non avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, riferentesi ad un imputato ed a fatti diversi, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto, correttamente applicato dalla Corte territoriale, secondo cui <<La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.>> (Sez.
U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118), come nel caso che occupa; - che il secondo motivo non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 187 cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, mere doglianze in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto esclusivamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 - 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, <<In tema di sospensione condizionale della pena, nella valutazione della prognosi sfavorevole rientrano non soltanto le sentenze di condanna, ma anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. e il relativo apprezzamento formulato dal giudice di merito non è sindacabile in Sede di legittimità.>> (Sez. 6, n. 13122 del 26/05/1990, Rv. 185461), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5, punto 1.4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, onde negare il beneficio richiesto, ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, pur se risalenti nel tempo, stimati indicativi di una sua proclività a delinquere e tali da consentire di formulare a suo carico un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il