Cassation appeal dismissed for generic grounds and manifestly unfounded prescription claims regarding a 2014 theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments based on generic procedural violations and manifestly unfounded claims of prescription. The appellant, Bonafede Giovanna, challenged a second-instance dismissal of her appeal regarding a 2014 theft conviction, arguing that the crime had expired. The court ruled that the first ground was too vague to be examined, while the second was invalid because the inadmissibility of the appeal itself prevented the court from assessing prescription under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The inadmissibility of a cassation appeal due to the manifest unfoundedness of its grounds precludes the formation of a valid relationship for appeal, thereby barring the examination of non-punishability causes like prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFEDE GIOVANNA nato a PALERMO il 30/05/1949 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che BONAFEDE GIOVANNA propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, - per genericità dei motivi -, nel suo interesse presentato, avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Palermo per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (fatto accertato in Palermo il 5 novembre 2014); - che, con memoria in data 18 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha concluso chiedendo, in accoglimento dei motivi, l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione del reato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che eccepisce la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, le quali risultano prive di qualsivoglia confronto con il tenore della sentenza impugnata, che ha ben illustrato le ragioni di mancata, puntuale e critica, correlazione tra i motivi di appello e le rationes decidendi della sentenza di primo grado (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo ed il terzo motivo, che eccepiscono l'intervenuta prescrizione del reato, sono manifestamente infondati, atteso il pacifico principio di diritto secondo il quale «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa per la prescrizione, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consiglier stensore Il