Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22488/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-prosecution due to minor offense grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22488/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to grant non-prosecution based on the minor offense exception under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the arguments generic and unsupported, noting that the lower court correctly assessed the defendant's criminal propensity and the significant harm caused to the victim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must conduct a complex joint evaluation of all case specifics to determine if an offense is minor enough to exclude punishment, considering conduct modes, culpability, and damage extent.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-prosecution minor offense Art. 131-bis Penal Code criminal propensity assessment inadmissible appeal procedural dismissal oltraggio alla corte colpa del patrocinatore difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
- che entrambi i motivi di ricorso, volti a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 494 cod. pen
- che CITARELLA MARGHERITA propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna inflittale, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
- che entrambi i motivi di ricorso, volti a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITARELLA MARGHERITA nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/06/1967 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che CITARELLA MARGHERITA propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna inflittale, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Porto Empedocle il 20 maggio 2015, in danno di Vella Chiara);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, volti a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, oltre che generici, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego della causa di non punibilità di cui si discute alla luce sia della spiccata propensione a delinquere dimostrata dall'imputata con il porre in essere la condotta contestata, sia delle gravi e consistenti conseguenze derivate al soggetto sostituito dall'attivazione di un falso contratto di fornitura dell'energia elettrica a suo nome); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consigli estensore