Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-prosecution due to minor offense grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to grant non-prosecution based on the minor offense exception under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the arguments generic and unsupported, noting that the lower court correctly assessed the defendant's criminal propensity and the significant harm caused to the victim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must conduct a complex joint evaluation of all case specifics to determine if an offense is minor enough to exclude punishment, considering conduct modes, culpability, and damage extent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITARELLA MARGHERITA nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/06/1967 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che CITARELLA MARGHERITA propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna inflittale, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Porto Empedocle il 20 maggio 2015, in danno di Vella Chiara);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso, volti a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, oltre che generici, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego della causa di non punibilità di cui si discute alla luce sia della spiccata propensione a delinquere dimostrata dall'imputata con il porre in essere la condotta contestata, sia delle gravi e consistenti conseguenze derivate al soggetto sostituito dall'attivazione di un falso contratto di fornitura dell'energia elettrica a suo nome); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consigli estensore