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Ordinanza — n. 22486/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for new merit arguments and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for new legal grounds regarding sentencing aggravation and generic mitigating circumstances, but the court rejected these as they were not raised in the appellate proceedings or involved discretionary merit evaluations. Consequently, the lower court's conviction for aggravated theft was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2; Art. 624; Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.: Arguments concerning the merits of the case, including new legal grounds or discretionary sentencing evaluations, are inadmissible in cassation if not raised in the appellate judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new legal grounds discretionary sentencing merit review appellate procedure rapina qualificata furto di lieve entità aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 624, cod. pen.
Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPINATO MARCO nato a PALERMO il 12/01/1990 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a SCARPINATO MARCO per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., come ulteriormente aggravato dalla recidiva, specifica e infraquinquennale (fatto commesso in Palermo in data 19 marzo 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello in data 21 febbraio 2020, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), quale quella rassegnata dalla Corte territoriale nel caso di specie (cfr. pag. 2, punto 2.1 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consi1Iere estensore