Cassation appeals dismissed for being vague, non-specific, and lacking critical analysis of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the separate appeals filed by Pagliara Vincenzo and Laghezza Cristian inadmissible. Both appellants argued violations of procedural articles and a lack of reasoning in the Taranto Court of Appeal's judgment confirming their convictions for theft and fraud. The court rejected these claims because the arguments were conclusively indeterminate, aspecific, and failed to identify specific points of the lower decision or offer any critical comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, 125, 546 cod. proc. pen.; Cassation appeals must be specific and critical, failing if they merely restate the conviction without identifying precise points of the lower judgment or providing concrete legal analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGLIARA VINCENZO nato a CAMPI SALENTINA il 09/07/1990 LAGHEZZA CRISTIAN nato a GROTTAGLIE il 16/10/1993 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce (Sezione Distaccata di Taranto) ha confermato la condanna inflitta a PAGLIARA VINCENZO e a LAGHEZZA CRISTIAN per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 99, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen. (capo d) ed il solo PAGLIARA VINCENZO anche per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 e 99, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen. (capo a); - che Pagliara Vincenzo e Laghezza Cristian propongono ricorso per cassazione, separatamente, articolando, ciascuno, un solo motivo di identico contenuto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi, proposti con separato ricorso, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, sono inammissibili in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive:
1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati;
2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda;
3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside