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Ordinanza — n. 22480/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing discretion and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22480/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for theft and the denial of generic mitigating circumstances, arguing violations of law regarding sentencing and comparative circumstances. The court ruled that both the sentencing determination and the comparison of circumstances fall within the discretionary power of the trial judge, which is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 624, 625 cod. pen.; The determination of the penalty and the judgment of comparison between opposing circumstances are matters of discretionary power belonging to the judge of the merits, and thus escape the review of the Court of Cassation unless the decision is the result of mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances aggravating circumstances cassation inadmissibility judicial review limits theft conviction procedural costs furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANI FRANCESCO nato a CORREGGIO il 06/02/1999 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che PISANI FRANCESCO propone, con due motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 14 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen (fatto commesso in Assisi il 27 marzo 2017);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia vizio di violazione di legge in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena irrogata dal giudice di primo grado, il lieve scostamento rispetto al minimo edittale trovando giustificazione nella intensità del dolo e nelle modalità di realizzazione del fatto; - che il secondo motivo, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata e ritenuta, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), quale quella rassegnata dalla Corte territoriale nel caso di specie (cfr. pag. 4 — 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consiglier stensore I