Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22479/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded grounds regarding conviction and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22479/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nese Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing defects in the lower court's reasoning and the denial of statutory mitigation. The court rejected these claims as the grounds were too generic, lacking specific factual or legal analysis to overcome the appellate decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and unfounded, failing to provide specific factual or legal arguments to challenge the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement unfounded legal arguments aggravated theft conviction statutory mitigation denial rapina qualificata indagine per furto perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pagina 1 della sentenza impugnata); che anche nella parte in cui censura il diniego di concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., il motivo stesso è palesemente generico oltre che manifestamente infondato, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019
pen., il motivo stesso è palesemente generico oltre che manifestamente infondato, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv.
Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010
271695; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESE FABIO nato a BATTIPAGLIA il 24/09/1988 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a NESE FABIO per il delitto di furto pluriaggravato, commesso ad Agropoli il 10 marzo 2018; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono, e aspecifiche, perché connotate dall'assenza di rilievi puntuali e critici alle ragioni ostese a sostegno della sentenza impugnata, come pure sarebbe stato necessario in considerazione dell'ampia motivazione in essa spiegata sulle questioni dedotte con il gravame (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); che anche nella parte in cui censura il diniego di concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., il motivo stesso è palesemente generico oltre che manifestamente infondato, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950;

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Rv. 247122) cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ,Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres