Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding violation of procedural article 581 and lack of specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Caterina Di Carlo's appeal inadmissible for failing to meet the threshold of specificity required under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of procedural rules and flaws in the lower court's reasoning, but the court found these complaints to be repetitive and lacking critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and Di Carlo was ordered to pay the costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, consisting merely of repetitive complaints without specific critical arguments capable of dissecting the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO CATERINA nato a PALERMO il 05/08/1969 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che DI CARLO CATERINA propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 18 gennaio 2022, che ha dichiarato inammissibile l'appello - per genericità dei motivi - avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen. (fatto accertato in Palermo il 17 aprile 2015);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è parimenti generico, perché costituito da doglíanze pedissequamente reíterative di quelle già articolate con il gravame e giudicate aspecifiche, in quanto prive di puntuali rilievi critici idonei a disarticolare le ampie argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consigl e estensore Il Presidente