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Ordinanza — n. 22474/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised substantive merit issues outside statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision based on a mitigating circumstance rather than the specific grounds permitted by law. The appellant argued that the first-instance court failed to consider a statutory mitigating factor, while the prosecution contended the appeal violated procedural limits. The court ruled that such arguments regarding substantive merit are excluded from appeals under the plea-bargain regime, rendering the petition legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in plea-bargain proceedings are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding substantive merit arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain regime substantive merit legal qualification error Cassation procedure mitigating circumstance procedural limits dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 27 luglio 2022 il Tribunale di Torino applicava a Andrea Totaro - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO ANDREA nato a TORINO il 15/07/1995 avverso la sentenza del 27/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 luglio 2022 il Tribunale di Torino applicava a Andrea Totaro - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di mesi cinque di reclusione e di euro ottocento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa l'illecita detenzione di stupefacenti del tipo ketamina, MDMA e hashish, da cui ricavare rispettivamente 51, 30 e 8,6 dosi medie.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. Nel caso di specie è invece denunciata la mancata astratta considerazione di una circostanza attenuante, estranea all'accordo processuale e, peraltro, invocata in questa sede con argomenti - non consentiti - di puro merito. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge. Per mera completezza, qualora si ritenesse che la questione agitata rient~ nella qualificazione del fatto, questa Corte ha ripetutamente affermato , che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (ex multis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ebbene, una tale immediatezza non è neppure dedotta nei ricorsi, tantomeno provata.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Con