Italian Court dismisses appeals for being fact-based and unreasonably repetitive of rejected lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Granata and Esposito inadmissible, ordering them to pay fines. The court ruled that the arguments were merely factual repetitions of issues already rejected by the lower court with no logical flaws. Consequently, the appeals failed because they did not meet the strict standard for admissibility required to challenge the lower court's factual determinations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on factual disputes or mere repetition of rejected arguments are inadmissible when the lower court's reasoning is free from manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRANATA CIRO nato a NAPOLI il 14/01/1949 ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 28/12/1989 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Granata Ciro e il primo motivo di ricorso di Esposito Gennaro, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con particolare riferimento all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili perché articolati in fatto e perché meramente riproduttivi di censure che la Corte di merito ha rigettato con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, evidenziando che la responsabilità degli imputati si fonda su quanto caduto sotto la diretta osservazione degli agenti operanti, che videro l'Esposito sia all'atto di prelevare "qualcosa", poi rivelatosi essere sostanza stupefacente del tipo hashish, da un'aiuola per poi consegnarlo ai clienti in cambio di denaro, sia, datosi in cambio con il Granata, sorvegliare la zona dal balcone dell'abitazione di quest'ultimo; osservato che il secondo motivo articolato nell'interesse di Esposito Gennaro, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è, altresì, inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena alla luce dei precedenti penali (per estensione tentata in concorso, porto d'armi e gestione illecita di rifiuti), di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1