Court dismisses appeal filed by defendant personally after June 3, 2017, due to mandatory lawyer signature requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after the mandatory lawyer signature requirement took effect. Matarazzo Mattia argued for personal filing, but the court noted that Law No. 103 of June 23, 2017, amended Article 613 of the Code of Criminal Procedure to require signatures exclusively from registered lawyers. Consequently, the court ruled the appeal invalid and imposed a fine of 3,000 euros for the procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the defendant after August 3, 2017, are inadmissible as the law mandates signature by a registered lawyer, and no fault is found in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO MATTIA nato a REGGIO EMILIA il 11/12/2002 avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA-rd-ato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Matarazzo Mattia è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023.