Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to fall within statutory grounds for challenging settlement penalty sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Diarra Moussa inadmissible because it did not meet the specific statutory requirements for challenging a penalty imposed under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a generic defect in reasoning, whereas the law permits such appeals only for issues regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Since the appellant's grounds fell outside these narrow exceptions, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a penalty sentence imposed pursuant to Article 444 is admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality; generic defects in reasoning do not constitute valid grounds for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIARRA MOUSSA nato il 24/09/1997 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREA(iso ari, udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Diarra Moussa, che deduce genericamente il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20